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Decisione dell'AESA sul PDRA S-01

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A fine ottobre 2023, l’EASA (Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea) ha pubblicato una nuova versione dell’AMC (Acceptable Means of Compliance) e del GM (Guidance Material) che riguardano i Regolamenti (UE) 2019/945 e 2019/947.

In questo articolo analizzeremo alcune delle principali modifiche contenute nella nuova decisione 2023/012/R pubblicata dall’EASA.

Cambiamenti nei requisiti per le operazioni con i droni utilizzando SORA

Ricordiamo che quando si conduce un’analisi dei rischi con la metodologia SORA, in base al valore ottenuto, i requisiti devono essere giustificati in modo più semplice o più complesso. Uno dei requisiti riguarda la progettazione del velivolo che, nelle fasi iniziali, doveva essere dimostrato sicuro attraverso il rilascio di un certificato di tipo (TC) o di un certificato di tipo ristretto (RTC), proprio come per gli aerei con equipaggio.

Questi certificati sono stati considerati sproporzionati, quindi l’EASA ha creato un’opzione più proporzionata per gli UAS (Unmanned Aircraft Systems): il rapporto di verifica della progettazione (DVR).

Il DVR è stato richiesto solo quando il rischio di operazioni è stato considerato medio, con conseguente esito SAIL III e IV, mentre TC e RTC sono stati riservati alle operazioni ad alto rischio.

Dopo 2 anni di voli di droni in Europa e migliaia di voli effettuati senza registrare incidenti significativi, il DVR sarà necessario solo per le operazioni con valore SAIL IV. Per valori inferiori a SAIL IV, le autorità competenti di ciascuno Stato membro dell’UE possono accettare le dichiarazioni dell’operatore e, se ritenuto necessario, richiedere ulteriori prove.

Adattamento del PDRA S-01 per i droni agricoli

PDRA S-01 è l’equivalente dello scenario standard STS-01, con la differenza che non è necessario utilizzare un drone con etichetta di classe C5. Con le modifiche applicate, questo scenario sarà anche la base per i voli per l’applicazione dei prodotti fitosanitari in agricoltura.

Le modifiche apportate comprendono:


  • Il limite di 25 kg per i SUP è stato rimosso (pur mantenendo la dimensione massima di 3 metri).

  • Conformità alla direttiva 2009/128/CE.

  • Definizione corretta dei luoghi in cui si svolgeranno le operazioni.

  • Aggiunta di operazioni a un’altitudine massima di 10 metri.

  • La necessità di definire procedure per il volo nello spazio aereo controllato.

  • Non è necessario utilizzare un sistema di contenimento avanzato se il volo è condotto in aree in cui l’area adiacente è considerata a basso rischio.