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Registrazione e requisiti degli operatori UAS ai sensi del Regolamento UE

Indice

In risposta all’evoluzione delle normative sui sistemi aerei senza pilota (UAS) nell’Unione Europea, questa guida affronta gli aspetti chiave del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione in vigore dal 31 dicembre 2020. Concentrarsi sulle procedure UAS per la registrazione dell’operatore.

Obblighi di registrazione degli operatori UAS in criteri specifici

A partire dall’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, il 31 dicembre 2020, tutti gli operatori di sistemi aerei senza pilota (UAS), compresi gli utenti ricreativi e i professionisti (inclusi i modellisti), sono tenuti a registrarsi come operatori quando utilizzano UAS che rientrano nei criteri specificati:

  1. Per gli UAS utilizzati nella categoria Open, la registrazione è obbligatoria per i velivoli senza pilota:

    • Con una massa massima al decollo (MTOM) di 250 g o più, o in grado di trasferire energia cinetica superiore a 80 joule a un essere umano in caso di collisione.


    • Dotato di un sensore in grado di acquisire dati personali, a meno che non sia conforme alla Direttiva 2009/48/CE (“Direttiva Giocattoli”).


  2. Per gli UAS utilizzati nella categoria specifica, la registrazione è richiesta indipendentemente dalla massa del velivolo senza pilota.

Processo di registrazione e requisiti per gli operatori UAS

Gli operatori sono tenuti a completare la registrazione nello Stato membro di residenza o in quello in cui svolgono l’attività economica; è severamente vietata la doppia registrazione in più Stati.



Facilitato dall’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea (EASA), il processo di registrazione non solo è gratuito, ma è anche senza soluzione di continuità attraverso la loro piattaforma elettronica. L’utilizzo di un certificato digitale garantisce un processo di registrazione automatico e immediato, migliorando l’efficienza e la rapidità.



Un tocco distintivo di conformità, il codice operatore UAS generato durante la registrazione deve essere esposto in modo visibile su tutti i droni utilizzati dall’individuo o dall’entità, a simboleggiare l’adesione alle norme regolamentari.

Obblighi degli operatori autorizzati: Codice dell'operatore UAS, dichiarazioni specifiche e copertura assicurativa

Per gli operatori autorizzati ai sensi delle disposizioni, l’ottenimento di un codice operatore UAS è un passaggio obbligatorio e integrale.



Negli scenari che coinvolgono operazioni che rientrano nella dichiarazione specifica o nella categoria LUC, diventa imperativo includere formalmente l’UAS nel profilo completo dell’operatore UAS.



Inoltre, è di estrema importanza che gli operatori si assicurino in modo proattivo una copertura assicurativa, specificamente concepita per affrontare i problemi di responsabilità civile nei confronti di terzi. Questa assicurazione protegge dai potenziali danni derivanti da ogni volo, sia esso intrapreso per scopi ricreativi o professionali. Questa misura proattiva non solo garantisce la conformità alle normative, ma sottolinea anche l’impegno per operazioni UAS responsabili e sicure.

Conclusioni

In sostanza, l’articolo fornisce chiarezza sui regolamenti e sostiene l’impegno per operazioni UAS responsabili e sicure nel quadro dell’UE in evoluzione. Una miscela armoniosa di conformità, sicurezza e passione condivisa per il volo senza pilota.